Movimento Federalista Europeo 
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Gioventù Federalista Europea
Statuto (in formato stampabile)
Statuto del M.F.E.
STATUTO
approvato dal XIV Congresso, Roma,
2-5 marzo 1989
ed emendato dal Congresso di
Pescara, 30 aprile-2 maggio 1993
Titolo I
SCOPI, ISCRITTI E STRUTTURA
Art. 1 – È costituita, tra le persone che
accettano il presente statuto e le decisioni dei Congressi, una associazione
denominata Movimento Federalista Europeo (MFE).
Art. 2 – Il MFE ha come scopo la lotta per
la creazione di un ordine politico razionale, che, secondo la visione di Kant,
può essere tale solo se abbraccia l’intera umanità. Il suo obiettivo ultimo è
pertanto la federazione mondiale. I suoi obiettivi intermedi sono la
Federazione europea, l’unificazione federale delle altre grandi famiglie del
genere umano e la trasformazione dell’ONU in un governo mondiale parziale.
Il MFE conduce la sua
lotta per la federazione europea, o per il suo primo nucleo aperto a tutti gli
Stati che non abbiano partecipato alla sua costituzione, nel quadro dell’Unione
Europea dei Federalisti (UEF), di cui costituisce la sezione italiana, e la sua
lotta per gli altri obiettivi intermedi e per il suo obiettivo finale nel
quadro del Movimento Federalista Mondiale (WFM), di cui costituisce la sezione
italiana.
Art. 3 – Possono far parte del MFE tutte
le persone di età superiore ai 18 anni che ne facciano richiesta sottoscrivendo
una domanda di adesione con la quale:
a) si impegnano a
rispettarne lo statuto e le decisioni, a pagare le quote sociali, a precisare
il modo con cui intendono sostenere il Movimento;
b) prendono atto del
loro diritto di elaborare e aggiornare, in comune con tutti gli altri soci, la
sua linea politica generale.
Art. 4 – Allo scopo di svolgere una
adeguata azione nel campo giovanile e di arricchire il pensiero e l’azione del
MFE con il contributo del pensiero e dell’azione dei giovani, è costituita
nell’ambito del MFE una organizzazione giovanile denominata Gioventù
Federalista Europea (GFE).
L’appartenenza alla GFE
cessa con il compimento del trentesimo anno di età.
La GFE gode di autonomia
politica e organizzativa nell’ambito del rispetto dello statuto e della linea
politica del MFE.
I componenti della GFE
di età superiore ai 18 anni sono membri del MFE a tutti gli effetti e sono
quindi eleggibili a tutte le cariche.
Art. 5 – Il Movimento persegue il fine di
rendere effettiva la partecipazione di tutti i militanti alla sua gestione ed
alla definizione dell’indirizzo politico. A questo scopo si prefigge di
realizzare una ripartizione degli incarichi improntata al più ampio
coinvolgimento politico-organizzativo, pur nell’unità della definizione della
linea politica.
Art. 6 – Oltre alla rete organizzativa
tradizionale, necessaria per garantire la democraticità formale di tutte le
decisioni, il MFE istituisce un nuovo tipo di rete organizzativa, quella
fondata sull’Ufficio del Dibattito e sui suoi corrispondenti sezionali e
regionali, allo scopo di far partecipare tutti, ivi compresi coloro che sono
appena entrati nel Movimento, alla formazione del pensiero comune quando esso è
ancora in stato di gestazione.
Titolo II
LA SEZIONE
Art. 7 – L organizzazione di base del MFE
è la Sezione. Essa corrisponde in linea di massima al territorio di un Comune.
Art. 8 – Compiti della Sezione sono:
a) attuare nel proprio
Comune la linea politica del Movimento, arricchendola delle esperienze fatte a
livello locale, facendola conoscere ai propri concittadini e sviluppando un
confronto permanente con le altre forze politiche e sociali;
b) partecipare e far
partecipare direttamente i soci, grazie al collegamento con l’Ufficio del
Dibattito e con i suoi corrispondenti, alla discussione permanente sulla linea
politica generale e sul federalismo come pensiero politico attivo;
c) organizzare in modo
sistematico, in armonia con le altre Sezioni e l’intero MFE, le campagne e le
attività del tesseramento, del reclutamento e della formazione;
d) finanziare almeno la
propria attività ordinaria con le quote e con l’autofinanziamento. Ogni volta
che sia possibile, l’attività della Sezione deve essere organizzata con la
forma dell’assemblea aperta, o con forme equivalenti.
Art. 9 – Sono organi della Sezione:
l’Assemblea dei soci, il Comitato direttivo, il Collegio dei Probiviri e il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 – I soci della Sezione si
riuniscono:
a) in Assemblea
ordinaria una volta all’anno per rinnovare le cariche sezionali;
b) in Assemblea
precongressuale per eleggere i delegati ai Congressi e discutere e deliberare
sui temi posti all’ordine del giorno dei Congressi stessi;
c) in Assemblea
straordinaria ogniqualvolta sia necessario o per convocazione del Segretario o
su richiesta di almeno 1/3 del Comitato direttivo o di 1/3 degli iscritti.
L’Assemblea ordinaria
della Sezione elegge il Comitato direttivo, il Collegio dei Probiviri e il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Nel corso di tale
Assemblea, il rendiconto del Segretario uscente e il programma dell’attività
futura devono riguardare analiticamente il modo con cui sono stati svolti, o ci
si accinge a svolgere. i compiti della Sezione secondo quanto stabilito
dall’Art. 8. Nel corso dell’Assemblea deve anche essere presentato il
rendiconto finanziario.
Art. 11 –
Tranne che nel caso di Sezioni di nuova istituzione, sono eleggibili a
cariche direttive tutti i membri del MFE iscritti da almeno un anno.
Art. 12 – Il Comitato direttivo è composto
dai membri eletti dall’Assemblea e in ogni caso da almeno un rappresentante
designato dal gruppo giovanile, quando questo esiste.
Il Comitato direttivo
elegge nel proprio seno, e può sempre revocare, il Segretario della Sezione, il
corrispondente dell’Ufficio del Dibattito, a meno che questa funzione sia
affidata al Segretario, il Tesoriere ed eventualmente un Presidente; inoltre
può assegnare altri incarichi a seconda delle esigenze della Sezione.
Il Comitato direttivo ha
il compito di applicare le deliberazioni delle Assemblee e di coadiuvare il
Segretario e gli altri incaricati nelle loro attività.
Art. 13 – Affinché possa essere costituita
una Sezione occorre che sul luogo vi siano almeno dieci aderenti al MFE.
Qualora in un Comune gli
aderenti non raggiungano il numero di dieci, essi si costituiscono in Nucleo,
che si aggrega alla Sezione più vicina e dipende da questa. Il Nucleo nomina un
coordinatore, che assiste come osservatore al Comitato direttivo di tale
Sezione.
Titolo III
IL CENTRO REGIONALE
Art. 14 – I Centri regionali vengono
costituiti da un Congresso di delegati delle Sezioni della regione, indetto ad
iniziativa di una o più Sezioni della regione stessa e sono riconosciuti dal
Comitato centrale. La competenza del Centro regionale copre, in linea di
massima, il territorio dei corrispondenti enti amministrativi.
La Direzione nazionale,
qualora nella regione non sia stato ancora costituito un Centro regionale, può
provvedere a convocare il predetto Congresso.
Art. 15 – I Centri regionali hanno il
compito di:
a) attuare a livello
regionale la linea politica del Movimento coordinando le attività delle
Sezioni;
b) partecipare, grazie
al collegamento con l’Ufficio del Dibattito e con i suoi corrispondenti, alla
discussione permanente sulla linea politica generale e sul federalismo come
pensiero politico attivo;
c) assumere
direttamente, quando le attività implicate abbiano di fatto dimensione
regionale, i compiti del reclutamento, della formazione e, in genere,
dell’aumento delle adesioni, del numero delle Sezioni e del confronto con le
altre forze politiche e sociali.
Nei limiti del possibile
tutte queste attività vengono svolte con la formula dell’assemblea aperta.
Art. 16 – Sono organi del Centro regionale:
il Congresso regionale, il Comitato regionale, il Collegio regionale dei
Probiviri e il Collegio regionale dei Revisori dei Conti.
Art. 17 – Il Congresso regionale è composto
da delegati delle Sezioni della regione e viene convocato in via ordinaria
almeno ogni due anni per rinnovare le cariche.
Esso può essere
convocato in via straordinaria entro 45 giorni dalla richiesta di 1/5 delle
Sezioni esistenti nei territorio regionale che rappresentino almeno 1/5 degli
iscritti.
Il Congresso regionale
elegge il Comitato regionale, il Collegio regionale dei Probiviri e il Collegio
regionale dei Revisori dei Conti.
In occasione del
Congresso, il Comitato regionale uscente presenta un rapporto analitico sul modo
con cui sono stati svolti i compiti indicati al precedente Art. 15.
Art. 18 – Il Comitato regionale elegge nel
suo seno il Segretario, il Corrispondente dell’Ufficio del Dibattito, a meno
che questa funzione sia affidata al Segretario, il Tesoriere, eventualmente un
Presidente ed altri incaricati a seconda delle esigenze dell’azione.
Ai membri del Comitato
regionale eletti dal Congresso si aggiunge almeno un rappresentante designato
dalla GFE.
Art. 19 – Qualora lo sviluppo del Movimento
lo richieda, si possono organizzare, con le stesse regole, i Centri
provinciali.
Titolo IV
IL CENTRO NAZIONALE
Art. 20 – Sono organi del Centro nazionale:
il Congresso nazionale, il Comitato centrale, la Direzione nazionale, l’Ufficio
del Dibattito, il Collegio centrale dei Probiviri, il Collegio centrale dei
Revisori dei Conti.
Art. 21 – Il Congresso nazionale, nei
limiti indicati dal 2° comma dell’Art. 2, è 1’assemblea sovrana del MFE.
Esso è costituito dai
delegati delle Sezioni e viene convocato dal Comitato centrale almeno ogni due
anni. La convocazione viene comunicata alle Sezioni, unitamente al regolamento
del Congresso e al documento politico precongressuale, con almeno 45 giorni
d’anticipo.
Il Congresso elegge:
a) i membri del Comitato
centrale di cui al punto ab) del successivo Art. 22;
b) il Collegio centrale
dei Probiviri;
c) il Collegio centrale
dei Revisori dei Conti;
d) i delegati italiani
al Congresso dell’UEF.
Le votazioni al Congresso
avvengono sulla base di mandati rappresentanti un numero di iscritti
determinato di volta in volta dal Comitato centrale, che stabilisce anche il
numero di mandati di cui ogni delegato potrà essere portatore. Il Comitato
centrale stabilisce il regolamento del Congresso. Ai fini della determinazione
del numero di mandati si tiene conto della media degli iscritti di ogni Sezione
nei due anni precedenti quello in cui si tiene il Congresso.
Le elezioni dei membri
del Comitato centrale di cui al punto ab) dell’Art. 22, del Collegio centrale
dei Probiviri, del Collegio centrale dei Revisori dei Conti e dei delegati al
Congresso dell’UEF si svolgono con la proporzionale pura, secondo le procedure
stabilite dal regolamento di applicazione del presente Statuto, sulla base di
liste bloccate, legate a mozioni contrapposte. Qualora sia presentata una sola
mozione, la lista ad essa collegata sarà aperta.
Art. 22 – Il Comitato centrale è il supremo
organo direttivo del Movimento nell’intervallo fra due Congressi nazionali.
Concreta la linea politica generale del
MFE secondo le decisioni del Congresso nazionale, sviluppa e coordina,
valendosi dell’opera della Direzione e della Segreteria, le attività del
tesseramento, del reclutamento e della formazione, vigila perché lo Statuto sia
rispettato e sceglie la città sede centrale del MFE.
Il Comitato centrale è
composto da:
a) un numero di membri
eletti, fissato dal Congresso su proposta del Comitato centrale uscente, non
inferiore all’l.5% del numero degli iscritti, dei quali:
aa) uno per ogni Centro
regionale avente fino a cinquecento iscritti, e due per ogni centro regionale
avente più di cinquecento iscritti, eletti dalla rispettiva delegazione
regionale al Congresso nazionale o dal Congresso regionale;
ab) i rimanenti eletti
direttamente dal Congresso nazionale con le modalità di cui all’Art. 21;
b) i membri del Comitato
federale dell’UEF iscritti al MFE;
c) un numero di cooptati
non superiore al 10% del numero di membri di cui al punto a), scelti tra
personalità di rilievo nazionale in considerazione delle funzioni esercitate o
dei meriti acquisiti nell’azione federalista.
Art. 23 – Il Comitato centrale si riunisce
immediatamente dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente
uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente,
coadiuvati dal Segretario, per eleggere la Direzione nazionale.
Il Comitato si riunisce
almeno tre volte all’anno. La data delle riunioni è stabilita dallo stesso
Comitato centrale su proposta del Segretario. Può essere convocato in seduta
straordinaria dalla Direzione nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei
membri del Comitato stesso.
L’ordine del giorno è
deciso dalla Direzione su proposta del Segretario, dopo aver ascoltato
l’Ufficio del Dibattito, e può essere modificato a maggioranza semplice del
Comitato centrale.
Le decisioni del
Comitato centrale sono prese a maggioranza dei membri presenti. Non sono
ammesse deleghe.
Alle riunioni del
Comitato centrale possono partecipare tutti i soci del MFE secondo le modalità
indicate dal regolamento di applicazione.
Art. 24 – La Direzione nazionale è composta
dal Presidente del MFE, da uno o più vice-Presidenti, dal Segretario, da uno o
più vice-Segretari, dal Tesoriere e da un numero di membri fino a un totale di
trenta membri. Di essa fa parte di diritto anche un membro delegato dalla
Gioventù Federalista Europea.
La Direzione nazionale
dirige l’attività politica ed amministrativa stabilita dal Comitato centrale.
Nel quadro del
decentramento delle funzioni esecutive, la Direzione può istituire diversi
uffici.
La Direzione nazionale è
responsabile dinnanzi al Comitato centrale.
Art. 25 – L’Ufficio del Dibattito è un
organo comune e paritetico del MFE e della Gioventù Federalista Europea.
Esso è composto dai
Presidenti e dai Segretari del MFE e
della GFE e da almeno due membri eletti dalle rispettive Direzioni tra i quali
deve essere eletto il coordinatore.
Esso ha come funzione, in
comune con i suoi corrispondenti sezionali e regionali, quella di stabilire il
supporto organizzato indispensabile per la piena circolazione nel Movimento del
pensiero di tutti i suoi aderenti, senza discriminazioni fra dirigenti e
diretti e senza alcuna paratia stagna.
L’Ufficio del Dibattito
organizza, almeno una volta all’anno, una riunione nazionale, aperta a tutti
gli iscritti, su temi che riguardano la lotta del Movimento e le sue emergenze
teoriche, ma sono ancora in stato di gestazione e non richiedono decisioni
immediate.
Titolo V
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 26 – Le violazioni delle regole dello
Statuto, delle decisioni dei Congressi e delle altre istanze democratiche del
MFE e i comportamenti che ledono l’onore e la dignità del MFE vengono esaminati
dai Collegi dei Probiviri sezionali, regionali e centrali.
I membri dei Collegi dei
Probiviri non possono ricoprire cariche direttive o amministrative al livello
in cui esercitano la loro funzione.
Art. 27 – Ogni iscritto, nonché ogni organo
del Movimento, può chiedere il giudizio del competente Collegio dei Probiviri,
il quale, tuttavia, può anche iniziare un procedimento di propria iniziativa.
Art. 28 – I Collegi dei Probiviri possono
infliggere le seguenti sanzioni:
a) il richiamo;
b) la deplorazione;
c) la sospensione per un
periodo non superiore ai sei mesi, la quale comporta la decadenza dalle
eventuali cariche ricoperte;
d) l’espulsione.
Quest’ultima è proposta
in caso di gravi violazioni dello Statuto, di assunzione pubblica di posizioni in
aperto contrasto con le finalità del Movimento, di accertata indegnità morale
ed è decretata dal Collegio centrale dei Probiviri.
Art. 29 – Contro le decisioni dei Collegi
dei Probiviri delle Sezioni è ammesso il ricorso al Collegio regionale.
Contro le decisioni dei
Collegi regionali dei Probiviri è ammesso il ricorso al Collegio centrale dei
Probiviri.
Contro le decisioni dei
Collegio centrale dei Probiviri è ammesso il ricorso al Comitato centrale o al
Congresso nazionale.
Art. 30 – Qualora una Sezione svolga azione
in contrasto con le direttive del Movimento o trascuri di svolgere l’attività
di sua competenza, o si renda responsabile di irregolarità, il Comitato
regionale competente deve prendere una delle seguenti misure disciplinari, dandone
immediata comunicazione alla Segreteria nazionale:
a) destituzione del
Comitato direttivo sezionale e sua sostituzione con un commissario;
b) scioglimento della
Sezione e nomina di un commissario per la sua ricostituzione.
Il commissario deve
ricevere un mandato limitato nel tempo, che non può superare i sei mesi e
decade automaticamente allo spirare di esso.
Art. 31 – Qualora la Direzione del MFE
venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi previste dal primo
comma dell’Art. 30, ne dà immediata comunicazione alla competente Segreteria
regionale, che è tenuta a convocare il Comitato regionale entro 30 giorni dalla
data della comunicazione della Direzione, affinché venga presa una decisione in
merito.
Quando il Comitato
regionale investito a norma del presente articolo, abbia trascurato di
esaminare il caso, i provvedimenti previsti dall’Art. 30 sono di competenza
della Direzione nazionale.
Qualora un Centro
regionale svolga azione in contrasto con le direttive del Movimento o trascuri
di svolgere l’attività di sua competenza, o si renda responsabile di
irregolarità, la Direzione del MFE deve prendere una delle seguenti misure
disciplinari:
a) destituzione del
Comitato regionale e sua sostituzione con un commissario;
b) scioglimento del
Centro regionale e nomina di un commissario per la sua ricostituzione.
Il commissario deve
ricevere un mandato limitato nel tempo, che non può superare i sei mesi e
decade automaticamente allo spirare di esso.
Art. 32 – I provvedimenti di cui agli Artt.
30 e 31 entrano in vigore con effetto immediato. Contro di essi gli interessati
possono proporre ricorso al Comitato centrale entro 30 giorni dalla notifica.
Titolo Vl
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 33 – Il Movimento deve provvedere a
finanziare in modo autonomo la vita ordinaria di tutti i suoi organi e provvede
a ciò con la riscossione delle quote e l’autofinanziamento, inteso anche come
prestazione di lavoro volontario da parte dei militanti.
Base
dell’autofinanziamento è la Sezione, la quale concorre, con modalità definite
dai Comitati regionali e dal Comitato centrale, a garantire la partecipazione
dei propri rappresentanti alle riunioni degli organi collegiali del Movimento.
Art. 34 – Il controllo della gestione
finanziaria è di competenza dei Collegi dei Revisori dei Conti eletti a ciascun
livello dell’organizzazione, che presentano una relazione scritta
rispettivamente alle Assemblee di Sezione e ai Congressi regionali e nazionale.
La Direzione nazionale
può chiedere in qualsiasi momento copia della relazione dei Revisori dei Conti
sezionali e regionali.
I membri dei Collegi dei
Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive o amministrative al
livello in cui esercitano la loro funzione.
Titolo VII
MODIFICHE DELLO STATUTO
Art. 35 – Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso
nazionale.
Titolo
VIII REGOLAMENTO Dl APPLICAZIONE
Art. 36 –
L’applicazione del presente statuto sarà oggetto di un Regolamento,
approvato dal Comitato centrale.
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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO
STATUTO
approvato dal Comitato centrale il 2
marzo 1989; emendato il 18 settembre 1993
Titolo I
ISCRITTI
Art. 1 – Il testo della domanda di
iscrizione è redatto dalla Segreteria ed approvato dalla Direzione nazionale.
Art. 2 – La domanda di iscrizione deve
essere esaminata dal Comitato direttivo della Sezione alla quale viene rivolta,
entro due mesi dalla data della presentazione. L’accettazione si deve ritenere
automatica, salvo i casi di appartenenza ad organizzazioni non democratiche o
di provata indegnità.
Il motivo del rifiuto di
accogliere una domanda di adesione deve essere verbalizzato e comunicato
testualmente alla Segreteria nazionale, che lo sottopone alla Direzione
nazionale, con impegno a non renderlo pubblico a meno di esplicita richiesta
dell’interessato.
Art. 3 – Si cessa di essere soci per
dimissioni scritte, decesso, morosità, espulsione.
Art. 4 – I soci ordinari pagano
annualmente una quota che include il costo dell’abbonamento al giornale del
Movimento.
Qualora più soci
ordinari appartengano allo stesso nucleo familiare (identificato dal fatto di
risiedere allo stesso indirizzo), tutti, tranne uno, possono pagare una quota
ridotta dell’importo dell’abbonamento al giornale, senza che ciò comporti una
limitazione dei loro diritti.
Art. 5 – Sono considerati, sul puro piano
morale, soci militanti coloro che non solo partecipano attivamente alla vita del
Movimento, ma si impegnano anche a svolgere compiti specifici di lavoro
politico od organizzativo e, se ne hanno la possibilità, a contribuire
all’autofinanziamento e a sostenere l’attività culturale del MFE pagando,
all’atto dell’iscrizione o del rinnovo, oltre alla quota ordinaria, una quota
destinata a coprire il costo delle pubblicazioni distribuite ai soci.
Art. 6 – Per tradurre in atto tutte le
forme esistenti di sostegno al Movimento, è prevista l’adesione al MFE di
iscritti ad altre organizzazioni della "forza federalista" con il
pagamento di una quota ridotta. I diritti di tali iscritti e le quote versate
sono concordati con le rispettive organizzazioni, approvati dal Comitato
centrale che li sottopone a verifica periodica.
Art. 7 – Ai soci che versano una quota
annuale pari ad almeno 10 volte quella di socio ordinario, le Sezioni possono
conferire il titolo di Socio benemerito.
Titolo II
LA SEZIONE
Art. 8 – Per la costituzione di una
Sezione, i promotori devono redigere un verbale da trasmettere al Centro
regionale, unitamente alle domande di iscrizione dei medesimi e alle quote
previste dalle norme sul tesseramento.
Il Centro regionale, a
sua volta, trasmette il verbale, corredato del proprio parere, alla Segreteria
nazionale, che, sentita la Direzione, concede il benestare alla costituzione
della Sezione.
Qualora venga costituita
una Sezione dove non esiste un Centro regionale già operante. il verbale deve
essere trasmesso direttamente alla Segreteria nazionale.
Le domande di iscrizione
saranno restituite alla Sezione, a cura della Segreteria, unitamente al
benestare alla costituzione.
Art. 9 – Per quanto riguarda il
reclutamento, ogni Sezione deve svolgere ogni anno, alla ripresa dell’attività
scolastica, una campagna di informazione sul MFE, il suo pensiero e il suo
statuto. rivolgendosi in particolare ai giovani il cui pensiero politico è
ancora in formazione.
Art. 10 – L’Assemblea della Sezione viene
convocata dandone comunicazione scritta ad ogni iscritto con almeno otto giorni
di anticipo. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso, con lettera
raccomandata e con lo stesso anticipo, alle Segreterie regionale e nazionale.
Non sono ammesse deleghe.
Tutte le
deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice (metà più uno
dei presenti).
L’elezione alle cariche direttive della Sezione si effettua a maggioranza relativa, con votazioni a scrutinio segreto ogni volta che ciò sia richiesto.
Nelle
Assemblee precongressuali, l’elezione dei delegati della Sezione avviene sulla
base del sistema proporzionale puro su mozioni contrapposte e con votazione a
scrutinio segreto ogni volta che ciò sia richiesto. Ogni iscritto presente
all’Assemblea pre-congressuale ha il diritto di presentare una propria mozione.
I delegati vengono votati dagli iscritti presenti.
Art. 11 – I posti del Comitato direttivo
che si rendessero comunque vacanti vengono occupati dai candidati che seguono
nella graduatoria quelli eletti al primo scrutinio.
Il Comitato direttivo,
nel suo complesso, decade quando almeno la metà dei suoi componenti originari
risulti non farne più parte.
Titolo III
IL CENTRO REGIONALE
Art. 12 – Qualora il Congresso regionale
non venisse convocato nei termini stabiliti dal 1° e 2° comma dell’Art. 17
dello Statuto, la Direzione dichiarerà decaduto il Comitato e nominerà un
commissario con il compito di convocare il Congresso nel più breve tempo
possibile.
Art. 13 – Della convocazione del Congresso
regionale deve essere data notizia alle Sezioni con almeno 45 giorni di
anticipo. La lettera di convocazione deve contenere le norme relative alla
preparazione e allo svolgimento del Congresso, nonché l’ordine del giorno
proposto. I delegati al Congresso regionale sono eletti dall’Assemblea di
Sezione, in linea di massima nella stessa seduta nella quale vengono eletti i
delegati al Congresso nazionale.
La Segreteria nazionale
deve essere informata con lettera raccomandata della convocazione dei Congressi
regionali con almeno 45 giorni di anticipo, per 1’eventuale invio di un suo
rappresentante con diritto di parola.
Titolo IV
IL CENTRO NAZIONALE
Art. 14 – Le elezioni di cui all’Art. 21
dello Statuto sono effettuate sulla base del numero di iscritti rappresentati
da ciascun delegato, calcolato sulla media dei due anni precedenti il
Congresso.
Qualora al Congresso
nazionale sia presentata una sola mozione, il numero massimo di preferenze che
potrà essere espresso non dovrà superare i 4/5 dei membri da eleggere.
Art. 15 – Il numero dei membri eletti del
Comitato centrale è calcolato come indicato al precedente Art. 14.
Art. 16 – Alle riunioni del Comitato
centrale possono partecipare tutti gli iscritti al MFE. Essi possono avere
diritto di parola se il tempo lo permette e una volta esauriti gli interventi
dei membri del Comitato stesso.
Art. 17 – Alle riunioni della Direzione
sono invitati, con diritto di parola, i Segretari regionali.
A tali riunioni possono
partecipare tutti i soci del MFE con diritto di parola, se il tempo lo permette
e una volta esauriti gli interventi dei membri della Direzione.
Art. 18 – Il Presidente, il Segretario e il
Tesoriere hanno la rappresentanza legale del Movimento. Ad essi sono conferiti
con firma libera e disgiunta tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione per la gestione finanziaria del Movimento.
Art. 19 – L’Ufficio del Dibattito crea e
tiene aggiornato l’elenco dei corrispondenti dell’Ufficio e ne cura la
distribuzione alle Sezioni e ai Centri regionali in modo che tutti sappiano a
chi devono rivolgersi per far circolare testi nel Movimento.
Tutti i soci possono
diffondere a tutti gli altri soci dei testi circa i problemi del Movimento. La
diffusione di questi testi deve essere curata da chi li redige, o dalla Sezione
di appartenenza. Copia di questi testi deve comunque essere inviata all’Ufficio
del Dibattito, anche allo scopo di archiviarli. Queste copie e i testi inviati
direttamente all’Ufficio del Dibattito, verranno trasmessi dallo stesso ai soci
che ritiene più competenti per una prima presa in considerazione.
L’Ufficio del Dibattito,
nei limiti delle possibilità finanziarie del Movimento, divulgherà questi
testi. e comunque ne renderà conto nelle riunioni del Comitato centrale.
Art. 20 – Le riunioni nazionali di
dibattito, di cui all’Art. 25 dello Statuto, sono convocate a cura del
coordinatore dell’Ufficio del Dibattito, mediante una circolare inviata ai
membri del Comitato centrale del MFE e della GFE, ai Segretari regionali e ai
Segretari di Sezione sia del MFE che della GFE e ai corrispondenti regionali e
sezionali dell’Ufficio del Dibattito.
Titolo V
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 21
– I Collegi dei Probiviri sono
di norma composti da tre membri.
Art. 22 – Le decisioni dei Collegi dei
Probiviri devono essere emesse e notificate agli interessati entro tre mesi
dall’inizio del procedimento.
I ricorsi contro tali
decisioni devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica.
Titolo VI
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 23 – L’ammontare della quota di
iscrizione, la ripartizione della stessa tra i diversi livelli
dell’organizzazione e la scadenza della chiusura del tesseramento sono fissati
dal Comitato centrale entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 24 – Il Tesoriere della Sezione deve
inviare al Tesoriere nazionale, entro i termini fissati dal Comitato centrale,
gli elenchi dei soci e l’ammontare delle quote, detratte della quotaparte
spettante alla Sezione.
È cura del Tesoriere
nazionale trasmettere ai Tesorieri regionali la quotaparte spettante ai Centri
regionali.
Art. 25 – Il numero dei membri dei Collegi dei Revisori dei Conti è di norma
tre.